CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati dallo Spedizioniere e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultimo. Tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità dello Spedizioniere. Le presenti Condizioni sono pubblicate in formato digitale sul sito www.fedespedi.it

DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato

Spedizioniere

il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie.

Spedizioniere-vettore:

il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l’esecuzione dello stesso.

Mandante

il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie.

Mittente

il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;

Vettore

il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.

IL TERMINE SPEDIZIONIERE SI INTENDE RIFERITO ANCHE ALLO SPEDIZIONIERE-VETTORE, A MENO CHE LA DISPOSIZIONE NON TENGA DISTINTE LE DUE FATTISPECIE. IL TERMINE SPEDIZIONIERE-VETTORE SI INTENDE INVECE SEMPRE RIFERITO IN MODO SPECIFICO ED ESCLUSIVO ALLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA B) CHE PRECEDE.

Spedizioniere

il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie.

Spedizioniere-vettore:

il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l’esecuzione dello stesso.

Mandante

il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie.

Mittente

il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;

Vettore

il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.

IL TERMINE SPEDIZIONIERE SI INTENDE RIFERITO ANCHE ALLO SPEDIZIONIERE-VETTORE, A MENO CHE LA DISPOSIZIONE NON TENGA DISTINTE LE DUE FATTISPECIE. IL TERMINE SPEDIZIONIERE-VETTORE SI INTENDE INVECE SEMPRE RIFERITO IN MODO SPECIFICO ED ESCLUSIVO ALLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA B) CHE PRECEDE.

Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) sempre operando con la massima diligenza, agendo quale spedizioniere e non già quale spedizioniere-vettore. Lo Spedizioniere, salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificati-va e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID. Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguen-ze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo. Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’articolo 1740 c.c. agendo in tal caso quale spedizioniere e non quale spedizioniere-vettore

Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultimo.

Termini di consegna

Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna e, pertanto, non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo, trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.

Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente: Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:

La spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto.

Aver preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto e che le stesse non sono state incluse nella spedizione.

La natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette.

L’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto sono ritenuti idonei.

Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
Qualora venga affidato, allo Spedizioniere mandato, di svolgere e curare operazioni doganali, il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.
Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.
Inoltre il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche a carattere amministrativo e/o operativo che si rendessero necessarie a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
Qualora venga affidato, allo Spedizioniere mandato, di svolgere e curare operazioni doganali, il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.
Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.
Inoltre il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche a carattere amministrativo e/o operativo che si rendessero necessarie a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

RESPONSABILITÀ

  • Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.
  • La responsabilità dello Spedizioniere-vettore, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.
    Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un’area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.

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