La risposta a questa esigenza viene offerta dai “contratti tipo”, modelli di contratto che istituiscono la disciplina convenzionale cui fare riferimento durante le trattative e durante l’esecuzione del contratto. Essi contengono clausole generali ed hanno in comune dei termini (espressi spesso in forma abbreviata) denominati “termini di resa” con i quali vengono fissati, in modo preciso, il tempo ed il luogo in cui avviene il trasferimento dal venditore al compratore dei rischi del trasporto, dei costi del trasporto, delle operazioni accessorie e degli obblighi connessi. I più noti ed universalmente diffusi sono gli Incoterms 2000 messi a punto dalla Camera di Commercio Internazionale (www.iccwbo.org).
FAQ
Sì, si tratta dei termini di resa del trasporto. Essi si basano sugli usi e non hanno ancora raggiunto un livello di formalizzazione pari a quello dato dalla Camera di Commercio internazionale ai termini commerciali.
Per le spedizioni internazionali, quelle messe a punto dalla Fedespedi (Federazione Nazionale delle Imprese di spedizione Internazionale). Esse sono state depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 10.3.1975. Queste Condizioni generali sono state anche pubblicate, nella stessa data, sulla Gazzetta Ufficiale n.66. Esse, aggiornate a novembre 2008, regolano tutti gli aspetti dell’esecuzione del mandato per spedizioni internazionali. Nel caso delle spedizioni nazionali esistono delle analoghe Condizioni generali messe a punto dalla Federcorrieri.
Il decreto legislativo 286/2005 ha abrogato l’articolo 1 della legge 450/1985 riguardante i limiti di responsabilità vettoriale ed ha introdotto, a decorrere dal 24.01.2006, un nuovo limite di responsabilità pari ad 1 Euro per ogni kg. di peso lordo di merce perduta o avariata. Tale nuovo limite è unico sia per il trasporto a carico completo che per il trasporto a collettame.
La responsabilità del vettore stradale è disciplinata dalla “Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada” C.M.R. La convenzione si applica, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il ritiro e la consegna della merce avvenga in Stati diversi purché almeno uno di essi abbia ratificato la Convenzione (se un vettore italiano effettua un trasporto di merci con destinazione Francia per un committente anch’esso italiano, il rapporto che insorge tra i due è disciplinato dalla C.M.R.). Per i trasporti eseguiti in regime C.M.R. il limite di responsabilità è di 8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo – importo equivalente a circa € 10,00) per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata, qualunque sia la natura ed il valore delle cose trasportate.
L’esercizio dell’attività dello spedizioniere è subordinato all’iscrizione in appositi elenchi previsto dalla legge e tenuti dalle camere di commercio. Per avere l’iscrizione bisogna dimostrare le capacità professionali (con la presenza di un direttore tecnico per ogni unità aziendale iscritta), economiche (con la consegna alla Camera di Commercio, che tiene l’elenco, di una fideiussione a garanzia) e morali (con la verifica che il legale rappresentante non abbia carichi pendenti). Oltre all’iscrizione, la legge prevede l’ottenimento della licenza di pubblica sicurezza. Un ulteriore elemento di valutazione è l’associazione alla Fedespedi (Federazione Nazionale delle Imprese di spedizione Internazionale) (www.vetrina.com/fedespedi). Per ogni ufficio aziendale la Fedespedi rilascia un certificato che può essere richiesto in copia.
La Fedespedi (Federazione Nazionale delle Imprese di spedizione Internazionale) ha messo a punto e depositato presso tutte le C.C.I.A.A. il 10.3.1975 le proprie Condizioni generali pubblicandole anche, nella stessa data, sulla Gazzetta Ufficiale n.66. Esse, aggiornate a novembre 2008, regolano tutti gli aspetti dell’esecuzione del mandato per spedizioni internazionali. Nel caso delle spedizioni nazionali esistono delle analoghe Condizioni generali messe a punto dalla Federcorrieri.
Per ciascun tipo di servizio è richiesta la data di ritiro, il tipo d’inoltro, la località di ritiro se diversa dall’indirizzo del richiedente, la località di destinazione, la quantità della merce (peso lordo e volume o la specifica delle dimensioni in presenza di colli ingombranti) eventuali impegni e vincoli alla consegna.
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